Art. 2.
(Bilancio pubblico di genere e ambito di applicazione).

      1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adoperarsi al fine di adeguare i propri bilanci alle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 3.
      2. Per la predisposizione di un bilancio pubblico di genere è necessario:

          a) determinare come i singoli cittadini e le singole cittadine beneficiano della spesa pubblica e contribuiscono al reddito pubblico, evidenziando le differenze tra donne e uomini tramite il ricorso a dati qualitativi e quantitativi;

          b) valutare il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla redistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo, lavoro sociale e domestico;

          c) analizzare l'impatto di genere in tutti i settori dell'intervento pubblico e introdurre il bilancio di genere in tutte le politiche;

          d) attuare progressivamente una procedura di bilancio dal basso verso l'alto e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione

 

Pag. 7

di tutti i cittadini e le cittadine, nonché di tutti i soggetti interessati al fine di individuare le diverse esigenze specifiche, le politiche e le misure più adeguate per soddisfarle;

          e) verificare che l'allocazione delle risorse risponda in maniera congrua e adeguata alle diverse esigenze e richieste delle donne e degli uomini;

          f) accertare che l'analisi di genere e la valutazione dell'impatto di genere siano debitamente considerati nelle diverse fasi di progettazione, definizione, attuazione, controllo e valutazione del bilancio;

          g) utilizzare il bilancio pubblico per definire adeguate priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni specifici per raggiungere la parità tra uomini e donne tramite le politiche pubbliche;

          h) ridefinire le priorità e riallocare la spesa pubblica senza dovere obbligatoriamente aumentare l'ammontare del bilancio pubblico totale;

          i) verificare e rendere conto dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica rispetto alle priorità e agli impegni fissati in generale e, nello specifico, relativamente al rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nella redistribuzione delle risorse e dei servizi pubblici.

      3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Dipartimento della funzione pubblica predispone corsi di formazione e di aggiornamento finalizzati a preparare opportunamente il personale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 per la realizzazione dei bilanci di genere di cui alla presente legge. Tali corsi sono affidati agli Istituti nazionali di formazione.
      5. Con propri decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare annualmente le risorse finanziarie

 

Pag. 8

alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, da destinare alla realizzazione di azioni positive per le pari opportunità.